Premessa
Probabilmente sono ancora pochi coloro che sanno chi siano i “Centri di trasformazione” nell’ambito
del comparto delle costruzioni edili. Effettivamente è una terminologia di recente definizione con la quale però, tutti coloro che devono costruire, o per lo meno la stragrande maggioranza di questi, si dovranno rapportare. Qualcuno penserà a nuovi produttori/trasformatori imposti dalle normative, mentre altri
magari si sbizzarriranno in fantasiose concezioni per capire in quale punto della filiera si possono trovare
queste figure. Nulla di tutto questo.

Chi sono?
I Centri di trasformazione sono presenti da molti anni, operano nelle loro attrezzate officine, spesso con moderni macchinari automatici ad elevata produttività e lavorano l’acciaio per i cantieri.
Con il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni”, pubblicato sulla G.U. del 4 febbraio 2008, vengono ancor meglio specificati compiti e
le funzioni di tali attività che avevano visto la loro formale istituzione con il precedente D.M. 14 settembre 2005.
La definizione che troviamo al punto 11.3.1.7 delle nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC) è la
seguente:
“Si definisce Centro di trasformazione un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile,
che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera
o per successive lavorazioni”.
A molti a questo punto viene in mente la classica figura del “ferraiolo”, di colui che in cantiere
lavora il tondo, lo assembla e prepara le gabbie di armatura. Oltre a questi esistono gli stabilimenti attrezzati che eseguono le operazioni di taglio, sagomatura e pre-assemblaggio pronti per il cantiere. Questi stabilimenti di pre-sagomatura sono i Centri di trasformazione. Rimanendo nell’ambito del tondo per c.a. facciamo
un esempio di coloro che rientrano nella nuova definizione data dalle NTC. Attenzione però a non veicolare questa definizione ai soli pre-sagomatori, a coloro che lavorano i tondini (barre o rotoli) per c.a.. Le NTC hanno chiaramente identificato, nell’ambito delle lavorazioni dell’acciaio, le diverse tipologie di Centri di trasformazione e che quindi sono inoltre:
• coloro che lavorano l’acciaio per cemento armato precompresso (fili, trecce, trefoli, barre ecc.);

• coloro che lavorano acciai per strutture metalliche e per strutture composte;

• centri di produzione di lamiere grecate e profilati formati a freddo;

• centri di pre-lavorazione di componenti strutturali;

• officine per la produzione di carpenterie metalliche;

• officine per la produzione di bulloni e chiodi;

Precedentemente all’entrata in vigore delle nuove NTC, chiunque poteva lavorare conto terzi l’acciaio e fornirlo in cantiere. Molto spesso si è notato un proliferare di questa attività anche presso le rivendite di materiale edile. Oggi non è più così semplice. Procedure per essere in regola, Occorre seguire una determinata procedura e farsi attestare dal Servizio Tecnico Centrale (STC) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici come cita il decreto.

“I centri di trasformazione sono tenuti a dichiarare al Servizio Tecnico Centrale la loro attività, indicando l’organizzazione, i procedimenti di lavorazione, le massime dimensioni degli elementi base utilizzati,
nonché fornire copia della certificazione del sistema di gestione della qualità che sovrintende al processo di trasformazione. Ogni centro di trasformazione dovrà inoltre indicare un proprio logo o marchio che
identifichi in modo inequivocabile il centro stesso. Il Servizio Tecnico Centrale attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione di cui sopra.”
Se si è privi di questa attestazione e non si rispetta questa parte del decreto, è vietato dallo scorso 1° luglio lavorare e fornire l’acciaio strutturale in cantiere.
Una azienda che vuole essere in regola come Centro di trasformazione deve quindi:
– possedere un Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001:2000 certificato da parte di
un Organismo terzo indipendente, che opera in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC
17021:2006;
– nominare il Direttore Tecnico dello stabilimento che opererà secondo il disposto dell’art. 64,
comma 3, del DPR 380/01;
– dichiarare al Servizio Tecnico Centrale la propria attività.
E’ possibile scaricare dal sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella sezione
dedicata del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (www.cslp.it) l’elenco della documentazione necessaria per la domanda di denuncia attività.

Ulteriori principi ai quali sono sottoposti
i Centri di trasformazione.
“Il Centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati
dalla documentazione prevista al § 11.3.1.5”. Ricordiamo che la qualificazione, obbligatoria, consiste
nella Marcatura CE, ovvero nell’attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale.
“Il trasformatore deve dotarsi di un sistema di controllo della lavorazione allo scopo di assicurare che le
lavorazioni effettuate non comportino alterazioni tali da compromettere le caratteristiche meccaniche e
geometriche dei prodotti originari previste dalle presenti norme”. Risulta quindi basilare l’attività del Direttore Tecnico di stabilimento il quale, nell’ambito del processo produttivo, deve porre particolare attenzione ai processi di piegatura e di saldatura verificando, tramite opportune prove, che le piegature e
le saldature, anche nel caso di quelle non resistenti, non alterino le caratteristiche meccaniche originarie
del prodotto. Inoltre, poiché i Centri di trasformazione sono identificati ai sensi delle NTC come “luogo
di lavorazione” sono tenuti ad effettuare una serie di controlli (prove), obbligatori e sistematici, secondo le disposizioni riportate per ciascuna tipologia di acciaio lavorato.
Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:
a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del Centro di trasformazione;
b) dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore
Tecnico del Centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia
dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata.
Il paragrafo 11.3.1.7 riguardante i Centri di trasformazione termina con gli impegni in capo alla D.L. e
al Collaudatore delle opere.
“Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture
non conformi, ferme restando le responsabilità del Centro di trasformazione. Della documentazione di
cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del
Centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato”.

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